U3 FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
STATUTI
Traduzione del testo francese
Versione 2022
Nota preliminare: i nomi maschili o femminili in questi statuti valgono per entrambi i sessi.
PREAMBOLO
1 Nel 1996, il Comitato di collegamento delle università della terza età in Svizzera decise di fondare un'organizzazione ombrello, la Federazione svizzera delle università della terza età "U3 Schweiz Suisse Svizzera".
2 Sui loro siti, le università della terza età svolgono una funzione ponte tra l'università e la società. Completano il sistema educativo con le loro offerte, ponendo l’accento su estese opportunità di educazione permanente destinate alle generazioni di anziani e sulla loro presenza attiva in eventi sociali, culturali e politici.
I FONDAMENTI
Art. 1 Nome, sede
Col nome di "Federazione Svizzera delle Università della Terza Età" e l'indirizzo Internet "UNI-3.CH" esiste – con sede a Berna – un'associazione senza scopo di lucro, politicamente e confessionalmente neutrale, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CC svizzero.
Art. 2 Scopo, obiettivi e compiti
1 Lo scopo della Federazione è quello di proteggere gli interessi comuni delle università della terza età, per facilitare lo scambio reciproco di esperienze, per mantenere le relazioni con i comitati e le istituzioni e per attuare progetti comuni in conformità con la visione e con la missione dell'associazione, rappresentandoli con le organizzazioni interessate.
2 La Federazione persegue i seguenti obiettivi e assume i seguenti compiti:
- informazioni reciproche e scambio regolare di esperienze per promuovere e sviluppare la formazione degli anziani;
- rappresentazione degli interessi comuni dei membri presso le autorità, e le organizzazioni politiche, sociali e culturali, nonché verso il pubblico in patria e all'estero;
- pianificazione e realizzazione di progetti d’interesse generale per la formazione degli anziani;
- elaborazione di misure di natura politica, giuridica o altro che facilitino l'arricchimento e il rinnovamento della conoscenza degli anziani;
- mantenimento di relazioni con università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche e le loro organizzazioni di vertice in Svizzera e all'estero.
II AFFILIAZIONE
Art. 3 Membri
1 Le università affiliate sono attualmente le seguenti: Basilea, Berna (sezioni di lingua tedesca e di lingua francese), Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Zurigo. Esse costituiscono i nove membri della Federazione con diritto di voto.
2 La costituzione di questa Federazione non modifica in alcun modo lo status giuridico dei membri. Ognuna delle università della terza età affiliate alla Federazione si organizza in modo autonomo.
3 Altre università della terza età possono essere affiliate come membri a condizione che beneficino di un accordo di sponsorizzazione o di un altro accordo equivalente con un'università-madre.
4 Ogni università della terza età affiliata alla Federazione è di seguito designata come membro.
5 Un membro può lasciare la Federazione in qualsiasi momento previa notifica scritta al Segretariato generale per la fine dell'esercizio finanziario annuale.
6 I membri che violano gravemente gli interessi della Federazione possono essere esclusi dall'Assemblea generale.
7 I membri uscenti non hanno diritto ai beni dell'associazione. È escluso il rimborso dei contributi annuali.
III ORGANIZZAZIONE
Art. 4 Organi
La Federazione comprende i seguenti organi:
- l'Assemblea generale
- il Comitato
- l'organismo di revisione
Art. 5 L'Assemblea generale 5.1 Composizione e diritto di voto
1 L'Assemblea generale è composta dei delegati di ciascun membro.
2 Ogni università della terza età nomina i propri delegati (1-3 persone) scegliendoli tra membri della presidenza o della direzione.
3 Ogni delegazione ha diritto a un voto.
5.2 Competenze
L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:
- elezione del presidente e degli altri membri del Comitato;
- adozione di risoluzioni su richiesta dei membri;
- adozione di risoluzioni su questioni proposte dal Comitato;
- ammissione di nuove università della terza età come membri (art. 3);
- nomina di delegati della Federazione in organismi ufficiali, istituzioni regionali, nazionali o internazionali con obiettivi simili;
- fissazione della quota annuale;
- approvazione della relazione annuale, dei conti della Federazione e della relazione dell'organismo di vigilanza;
- approvazione delle condizioni di remunerazione del Comitato;
- approvazione del piano d’attività e del relativo finanziamento;
- approvazione dello scarico al Comitato;
- definizione di regolamenti;
- designazione dell'organo di vigilanza;
- decisione relativa allo scioglimento della Federazione.
5.3 Organizzazione
1 Il presidente o uno dei vicepresidenti dirige l'Assemblea generale e le riunioni del Comitato.
2 I delegati si riuniscono almeno una volta all'anno durante un'Assemblea generale su convocazione del presidente.
3 Se necessario, possono essere convocate altre riunioni su iniziativa di almeno un terzo dei membri o del Comitato.
4 La convocazione e l'ordine del giorno di un'Assemblea generale devono pervenire ai membri con almeno dieci giorni di anticipo. L'invio può essere effettuato per posta o e-mail.
5 Per quanto possibile, ogni membro a turno ospita un'Assemblea generale della Federazione. Il membro ospitante si occupa dell'organizzazione. I costi sono a carico della Federazione.
6 Se necessario, l'Assemblea generale può svolgersi sotto forma di videoconferenza.
7 In caso di impedimento, i membri possono anche partecipare alle riunioni in videoconferenza.
5.4 Votazione
1 L'Assemblea generale può decidere validamente quando sono rappresentati almeno i due terzi dei membri.
2 L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità, decide il presidente.
3 Se necessario, le decisioni possono essere prese anche mediante la loro messa in circolazione.
4 La maggioranza dei due terzi dei membri rappresentati è richiesta per la modifica degli statuti, per l'ammissione di nuovi membri o l'esclusione di membri.
5.5 Comunicazione
I partecipanti si esprimono nella loro lingua madre.
Art. 6 Il Comitato
6.1 Composizione
1 Il Comitato è composto §dai seguenti membri:
- il presidente*
*è possibile anche una copresidenza - due vicepresidenti
- il segretario generale
2 Il Comitato si costituisce da sé.
6.2 Compiti, competenze
1 Il Comitato rappresenta la Federazione all'esterno.
2 Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti e competenze:
- prepara l'ordine del giorno delle Assemblee generali e si occupa delle domande da sottoporre all'Assemblea generale;
- decide su questioni relative alle attività della Federazione su richiesta di almeno un membro;
- può decidere di sottoporre all'Assemblea generale qualsiasi domanda che ritenga interessi la Federazione nel suo insieme o uno dei suoi membri;
- se necessario, può invitare alle sue riunioni o alle Assemblee generali altre persone, che hanno voce consultiva;
- può creare commissioni per determinati compiti e progetti e scioglierle alla fine del mandato; delle commissioni, oltre ai membri della Federazione, possono far parte anche specialisti esterni;
- propone all'Assemblea generale come utilizzare il risultato d’esercizio.
6.3 La presidenza
1 Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea generale per un periodo di due anni; il loro mandato può essere rinnovato. Se possibile, devono rappresentare le varie regioni linguistiche.
2 Il presidente dirige il Comitato e l'Assemblea generale, rappresenta la Federazione all'esterno e si occupa di tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo.
3 In assenza del presidente, la direzione è garantita dal primo vicepresidente e in sua assenza dal secondo vicepresidente.
6.4 Il Segretariato generale
1 Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di due anni. Il suo mandato può essere rinnovato.
2 Si occupa del verbale e della corrispondenza ed è responsabile della contabilità.
Art. 7 Finanza e contabilità
7.1 Risorse
Le risorse della Federazione sono le quote associative, le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni e contributi vari, il reddito da capitale.
7.2 Durata dell'esercizio
L'esercizio finanziario va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre.
7.3 Diritto di firma
Il diritto di firma è regolato dal Comitato.
7.4 Responsabilità
La responsabilità della Federazione si estende solo entro i limiti del suo patrimonio.
Art. 8 Organismo di revisione
1 L'organismo di controllo verifica annualmente i conti della Federazione e allestisce un rapporto all'attenzione dell'Assemblea generale. Una copia di questo rapporto viene inviata in anticipo al presidente.
2 L'organo di vigilanza viene rinnovato ogni anno dall'Assemblea generale.
IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9 Scioglimento della Federazione
1 La decisione di sciogliere la Federazione deve essere presa all'unanimità dai membri.
2 In caso di scioglimento, il capitale rimanente viene suddiviso tra i membri in proporzione ai contributi versati durante la loro affiliazione alla Federazione o viene lasciato in eredità a opere di pubblica utilità designate dall'Assemblea generale.
3 Il verbale dell'Assemblea generale che decide lo scioglimento della Federazione deve essere redatto e approvato immediatamente.
Art. 10 Entrata in vigore
1 I presenti statuti sostituiscono qualsiasi versione precedente, in particolare gli "Statuti della Federazione svizzera delle università della terza età" del 3 settembre 2014.
2 I nuovi "Statuti della Federazione Svizzera delle Università della Terza Età" sono stati adottati all'unanimità durante l'Assemblea generale del 2 giugno 2020; entrano in vigore con effetto immediato.
3 L'articolo 6 dello Statuto è stato specificato all'Assemblea Generale del 2 novembre 2022 e approvato all'unanimità.
Berna, 2 novembre 2022
Il presidente:
Prof em. Dott. Pasqualina Perrig-Chiello
Il segretario generale:
Eric Lauper