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U3 FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

 

pdfStatuti 2022

 

STATUTI

 

Traduzione del testo francese
Versione 2022

 

Nota preliminare: i nomi maschili o femminili in questi statuti valgono per entrambi i sessi.

 

 

PREAMBOLO

Nel 1996, il Comitato di collegamento delle università della terza età in Svizzera decise di fondare un'organizzazione ombrello, la Federazione svizzera delle università della terza età "U3 Schweiz Suisse Svizzera".

2 Sui loro siti, le università della terza età svolgono una funzione ponte tra l'università e la società. Completano il sistema educativo con le loro offerte, ponendo l’accento su estese opportunità di educazione permanente destinate alle generazioni di anziani e sulla loro presenza attiva in eventi sociali, culturali e politici.

 

I  FONDAMENTI

 

Art. 1   Nome, sede

Col nome di "Federazione Svizzera delle Università della Terza Età" e l'indirizzo Internet "UNI-3.CH" esiste – con sede a Berna – un'associazione senza scopo di lucro, politicamente e confessionalmente neutrale, ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CC svizzero.

Art. 2   Scopo, obiettivi e compiti

Lo scopo della Federazione è quello di proteggere gli interessi comuni delle università della terza età, per facilitare lo scambio reciproco di esperienze, per mantenere le relazioni con i comitati e le istituzioni e per attuare progetti comuni in conformità con la visione e con la missione dell'associazione, rappresentandoli con le organizzazioni interessate.

La Federazione persegue i seguenti obiettivi e assume i seguenti compiti:

  1. informazioni reciproche e scambio regolare di esperienze per promuovere e sviluppare la formazione degli anziani;
  2. rappresentazione degli interessi comuni dei membri presso le autorità, e le organizzazioni politiche, sociali e culturali, nonché verso il pubblico in patria e all'estero;
  3. pianificazione e realizzazione di progetti d’interesse generale per la formazione degli anziani;
  4. elaborazione di misure di natura politica, giuridica o altro che facilitino l'arricchimento e il rinnovamento della conoscenza degli anziani;
  5. mantenimento di relazioni con università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche e le loro organizzazioni di vertice in Svizzera e all'estero.

II  AFFILIAZIONE 

 

Art. 3   Membri

Le università affiliate sono attualmente le seguenti: Basilea, Berna (sezioni di lingua tedesca e di lingua francese), Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Zurigo. Esse costituiscono i nove membri della Federazione con diritto di voto.

La costituzione di questa Federazione non modifica in alcun modo lo status giuridico dei membri. Ognuna delle università della terza età affiliate alla Federazione si organizza in modo autonomo.

Altre università della terza età possono essere affiliate come membri a condizione che beneficino di un accordo di sponsorizzazione o di un altro accordo equivalente con un'università-madre.

Ogni università della terza età affiliata alla Federazione è di seguito designata come membro.

Un membro può lasciare la Federazione in qualsiasi momento previa notifica scritta al Segretariato generale per la fine dell'esercizio finanziario annuale.

I membri che violano gravemente gli interessi della Federazione possono essere esclusi dall'Assemblea generale.

I membri uscenti non hanno diritto ai beni dell'associazione. È escluso il rimborso dei contributi annuali.

 

III  ORGANIZZAZIONE

 

Art. 4   Organi

La Federazione comprende i seguenti organi:

  1. l'Assemblea generale
  2. il Comitato
  3. l'organismo di revisione

Art. 5   L'Assemblea generale 5.1 Composizione e diritto di voto

L'Assemblea generale è composta dei delegati di ciascun membro.

2 Ogni università della terza età nomina i propri delegati (1-3 persone) scegliendoli tra membri della presidenza o della direzione.

3 Ogni delegazione ha diritto a un voto.

 

5.2 Competenze

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

  1. elezione del presidente e degli altri membri del Comitato;
  2. adozione di risoluzioni su richiesta dei membri;
  3. adozione di risoluzioni su questioni proposte dal Comitato;
  4. ammissione di nuove università della terza età come membri (art. 3);
  5. nomina di delegati della Federazione in organismi ufficiali, istituzioni regionali, nazionali o internazionali con obiettivi simili;
  6. fissazione della quota annuale;
  7. approvazione della relazione annuale, dei conti della Federazione e della relazione dell'organismo di vigilanza;
  8. approvazione delle condizioni di remunerazione del Comitato;
  9. approvazione del piano d’attività e del relativo finanziamento;
  10. approvazione dello scarico al Comitato;
  11. definizione di regolamenti;
  12. designazione dell'organo di vigilanza;
  13. decisione relativa allo scioglimento della Federazione.

5.3 Organizzazione

1 Il presidente o uno dei vicepresidenti dirige l'Assemblea generale e le riunioni del Comitato.

2 I delegati si riuniscono almeno una volta all'anno durante un'Assemblea generale su convocazione del presidente.

3 Se necessario, possono essere convocate altre riunioni su iniziativa di almeno un terzo dei membri o del Comitato.

4 La convocazione e l'ordine del giorno di un'Assemblea generale devono pervenire ai membri con almeno dieci giorni di anticipo. L'invio può essere effettuato per posta o e-mail.

5 Per quanto possibile, ogni membro a turno ospita un'Assemblea generale della Federazione. Il membro ospitante si occupa dell'organizzazione. I costi sono a carico della Federazione.

6 Se necessario, l'Assemblea generale può svolgersi sotto forma di videoconferenza.

7 In caso di impedimento, i membri possono anche partecipare alle riunioni in videoconferenza.


5.4 Votazione

L'Assemblea generale può decidere validamente quando sono rappresentati almeno i due terzi dei membri.

2 L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità, decide il presidente.

3 Se necessario, le decisioni possono essere prese anche mediante la loro messa in circolazione.

4 La maggioranza dei due terzi dei membri rappresentati è richiesta per la modifica degli statuti, per l'ammissione di nuovi membri o l'esclusione di membri.

 

5.5 Comunicazione

I partecipanti si esprimono nella loro lingua madre.

 

 

Art. 6   Il Comitato

 

6.1 Composizione

1 Il Comitato è composto §dai seguenti membri:

  1. il presidente*
    *è possibile anche una copresidenza 
  2. due vicepresidenti
  3. il segretario generale

2 Il Comitato si costituisce da sé.

 

6.2 Compiti, competenze

1 Il Comitato rappresenta la Federazione all'esterno.

2 Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti e competenze:

  1. prepara l'ordine del giorno delle Assemblee generali e si occupa delle domande da sottoporre all'Assemblea generale;
  2. decide su questioni relative alle attività della Federazione su richiesta di almeno un membro;
  3. può decidere di sottoporre all'Assemblea generale qualsiasi domanda che ritenga interessi la Federazione nel suo insieme o uno dei suoi membri;
  4. se necessario, può invitare alle sue riunioni o alle Assemblee generali altre persone, che hanno voce consultiva;
  5. può creare commissioni per determinati compiti e progetti e scioglierle alla fine del mandato; delle commissioni, oltre ai membri della Federazione, possono far parte anche specialisti esterni;
  6. propone all'Assemblea generale come utilizzare il risultato d’esercizio.

 

6.3 La presidenza

1 Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea generale per un periodo di due anni; il loro mandato può essere rinnovato. Se possibile, devono rappresentare le varie regioni linguistiche.

2 Il presidente dirige il Comitato e l'Assemblea generale, rappresenta la Federazione all'esterno e si occupa di tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo.

3 In assenza del presidente, la direzione è garantita dal primo vicepresidente e in sua assenza dal secondo vicepresidente.

 

6.4 Il Segretariato generale

1 Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di due anni. Il suo mandato può essere rinnovato.

2 Si occupa del verbale e della corrispondenza ed è responsabile della contabilità.

 

 

Art. 7 Finanza e contabilità

 

7.1 Risorse

Le risorse della Federazione sono le quote associative, le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni e contributi vari, il reddito da capitale.

 

7.2 Durata dell'esercizio

L'esercizio finanziario va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre.

 

7.3 Diritto di firma

Il diritto di firma è regolato dal Comitato.

 

7.4 Responsabilità

La responsabilità della Federazione si estende solo entro i limiti del suo patrimonio.

 

 

Art. 8 Organismo di revisione

1 L'organismo di controllo verifica annualmente i conti della Federazione e allestisce un rapporto all'attenzione dell'Assemblea generale. Una copia di questo rapporto viene inviata in anticipo al presidente.

2 L'organo di vigilanza viene rinnovato ogni anno dall'Assemblea generale.

 

 

IV  DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 9 Scioglimento della Federazione

1 La decisione di sciogliere la Federazione deve essere presa all'unanimità dai membri.

2 In caso di scioglimento, il capitale rimanente viene suddiviso tra i membri in proporzione ai contributi versati durante la loro affiliazione alla Federazione o viene lasciato in eredità a opere di pubblica utilità designate dall'Assemblea generale.

3 Il verbale dell'Assemblea generale che decide lo scioglimento della Federazione deve essere redatto e approvato immediatamente.

 

Art. 10 Entrata in vigore

1 I presenti statuti sostituiscono qualsiasi versione precedente, in particolare gli "Statuti della Federazione svizzera delle università della terza età" del 3 settembre 2014.

2 I nuovi "Statuti della Federazione Svizzera delle Università della Terza Età" sono stati adottati all'unanimità durante l'Assemblea generale del 2 giugno 2020; entrano in vigore con effetto immediato.

3 L'articolo 6 dello Statuto è stato specificato all'Assemblea Generale del 2 novembre 2022 e approvato all'unanimità.

  

Berna, 2 novembre 2022

Il presidente:

Prof em. Dott. Pasqualina Perrig-Chiello

Il segretario generale:

Eric Lauper